Una Macchina marcata CE è effettivamente sicura?
I report della Sorveglianza del mercato ed il ruolo del Datore di Lavoro Utilizzatore.

È luogo comune pensare che l’acquisto di una macchina marcata CE presuppone la sua completa sicurezza e, in alcuni casi, svincola il datore di lavoro da qualunque obbligo inerente alla sicurezza della stessa.

Ma è proprio così?

L’obiettivo di tale articolo è quello di dimostrare effettivamente il contrario; dai risultati della sorveglianza del mercato pubblicati dall’INAIL, ai ruoli effettivi del datore di lavoro per evidenziare che il costruttore di una macchina può sbagliare la valutazione dei rischi (in buona o cattiva fede) e che quindi il datore di lavoro potrebbe acquistare una macchina che, seppur marcata CE, potrebbe creare dei pericoli per i propri operatori utilizzatori.

Una Macchina marcata CE è effettivamente sicura

8° Rapporto sull’attività di Sorveglianza del Mercato.

A novembre 2015 è stato pubblicato l’ 8° Rapporto sull’attività di Sorveglianza del Mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 (decreto attuativo Italiano della direttiva Macchine 2006/42/CE) per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva macchine, curato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail. Il documento presenta una panoramica sui principali aspetti che caratterizzano la sorveglianza del mercato per poter delineare l’iter del processo e sottolineare l’impatto dell’attività sulla sicurezza delle macchine, in funzione delle principali criticità rintracciate e del processo di innovazione tecnologica volto migliorare i livelli di sicurezza.

Da un’analisi del documento, si evince che la sorveglianza del mercato è tuttora attivata essenzialmente dalle segnalazioni degli Organi di Vigilanza delle ASL (circa nell’86% dei casi), e che:

  • le segnalazioni “avvengono nella maggior parte dei casi in seguito a infortunio sul lavoro (119 per infortunio mortale – 1643 per infortunio non mortale);
  • solo un terzo circa delle segnalazioni avviene in seguito alla normale attività di vigilanza nei luoghi di lavoro”.
  • “per più dell’ 80% delle segnalazioni viene confermata l’ipotesi di ‘non conformità’.

Volendo indentificare la natura delle non conformità riscontrate in attività di sorveglianza del mercato, si può fare riferimento ad alcuni dati presentati ad un convegno nazionale sugli infortuni mortali organizzato da INAIL e Coordinamento delle Regioni (Roma, novembre 2013), si può considerare che nel 21% del totale degli infortuni mortali registrati nel data base di Infor.mo. “il determinante è stato individuato nell’uso di utensili, macchine, impianti, attrezzature” e si ha a che fare con una “prevalenza di carenze delle misure di protezione rispetto all’azione del lavoratore” (nel 48% dei casi si ha una “mancanza o inadeguatezza protezioni”, nell’8% dei casi una ” rimozione delle protezioni”).
Questa è purtroppo la situazione attuale, non tipica Italiana, ma uniformemente distribuita nei vari paesi facenti parte della comunità europea, frutto di una “troppo libertà” lasciata ai costruttori dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE che tuttavia basa il suo principio sulla valutazione di conformità delle macchine ma che in stragrande maggioranza si basa sul canoni di “autocertificazione”.
Di fronte a questa situazione, il datore di lavoro Utilizzatore, come deve comportarsi? Può effettivamente affidarsi alla marcatura CE delle macchine?
L’art. 70 c. 1 del D.lgs. 81/08 impone al datore di lavoro la verifica dell’effettiva conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute indicati dal decreto di recepimento della direttiva comunitaria di prodotto di riferimento (d.lgs. 17/2010 per la direttiva macchine).
Per tale motivo, fermo restando l’operato del costruttore della macchina, che in buona o cattiva fede può immettere sul mercato o mettere in servizio macchine che seppur marcate CE sono palesemente o occultamente non conformi alla direttiva macchine (palesemente nel caso ad esempio di assenza protezioni e presenza organi in moto accessibili, occultamente ad esempio per macchina con sistema di comando non affidabile e sicuro come richiesto dalla normativa vigente), il quale dovrà rispondere amministrativamente ed eventualmente penalmente ai sensi del D.lgs. 17/2010, il datore di lavoro utilizzatore della macchina, non può esimersi dal fare una sua valutazione interna atta a determinare l’effettiva conformità della stessa e la coerenza della marcatura CE con quanto imposto dalla direttiva macchine.
Si ricorda inoltre che, anche qualora le macchine siano effettivamente conformi alla direttiva comunitaria di prodotto di riferimento, e la marcatura CE rispecchi l’effettiva sicurezza della stessa, il datore di lavoro utilizzatore non può considerare nulli tutti i suoi obblighi, secondo quanto imposto dal D.lgs. 81/08. Infatti oltre alla sua valutazione di effettiva conformità della macchina, alla base di quanto suesposto, il datore di lavoro deve fare in modo che le attrezzature di lavoro siano:

  • oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 (ad esempio mantenere efficienti i dispositivi di sicurezza (dispositivi di protezione che il costruttore della macchina ha installato per abbattere un rischio evidenziato in fase di progettazione) ai sensi dell’art. 71 c. 4 del d.lgs. 81/08;
  • assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z) del D.lgs. 81/08 in modo tale che le stesse siano al passo con lo stato dell’arte del momento in equilibrio con valore economico ed esigenze manutentive e di produzione;
  • oggetto a controlli periodici e straordinari (art. 71 c. 8 Dl.gs. 81/08),
  • ecc.

In ultima analisi, visti i bilanci e le considerazioni affrontate, in relazione ai risultati delle attività di sorveglianza sul mercato, sulle non conformità rilevate delle macchine messe in servizio e immesse sul mercato in Italia ed in Europa, di delinea sempre più importante il ruolo e la responsabilità del datore di lavoro circa la salvaguardia della salute e sicurezza dei propri lavoratori.

Autore: Ing. Mauro Chialastri – Direttore Tecnico MC Ingegneria srl – Società Di Servizi di Ingegneria

Bibliografia: Puntosicuro – INAIL – D.lgs. 81/08 – D.lgs. 17/2010

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