Macchinario marcato CE modificato dall’utilizzatore e responsabilità penali: una recente sentenza.

Marcatura CE direttiva 2006 42 CE

Resoconto dell’articolo

Con Cassazione Penale, Sez.IV, 13 settembre 2022 n.33548, la Corte pochi giorni fa ha confermato la condanna di un dirigente delegato (responsabile produzione) per lesioni colpose in danno di un lavoratore somministrato addetto ad un macchinario originariamente marcato CE e successivamente modificato dall’azienda utilizzatrice.

La Cassazione ha invece accolto il ricorso del costruttore.

La Corte ha applicato al caso di specie il principio di diritto secondo cui “la responsabilità colposa del costruttore, che deriva dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, […] può essere esclusa solo quando si provi che l’utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura e di entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento”. E “né rileva, di per sé, la distanza temporale della condotta colposa rispetto all’evento da essa causato”.

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Il fatto:

Nel caso specifico, il costruttore “aveva costruito un solo macchinario (la calandra) e non il complesso macchinario denominato “Linea di estrusione l”, al quale la R. s.p.a. aveva aggiunto modifiche mediante l’installazione di un componente nuovo (Trasco) e di una testa di estrusione di dimensioni ridotte rispetto a quella prevista dal progetto.”

Di conseguenza “il macchinario, pertanto, era stato alterato in senso diverso rispetto a quello originario, che aveva ottenuto la certificazione CE.

Tali innovazioni avrebbero comportato la necessità di un positivo espletamento di un nuovo iter certificativo per conseguire la marcatura CE.”

In sostanza, “le modifiche sostanziali apportate dalla R. s.p.a. al macchinario venduto e originariamente certificato dalla I., pertanto, determinavano quantomeno l’interruzione del nesso causale rispetto all’evento infortunistico.” Anche alla luce del contenuto del contratto di vendita, nella fattispecie, il costruttore “non aveva nessun dovere di compiere azioni per evitare i pericoli insorti ex post a seguito delle modifiche apportate dal compratore, in quanto, ai sensi dell’art.15 d.Lgs. n.17 del 2010 (art.15) è punito “chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti”.

Si trattava di un’innovazione dovuta ad esclusiva volontà ed all’autonoma iniziativa dell’utilizzatore dell’impianto, non prevista dal con­tratto di vendita e difforme da qualsiasi indicazione del costruttore. In conseguenza delle modifiche al macchinario non previste dal costruttore, per­ tanto, si realizzava un subentro dell’acquirente nella posizione di garanzia, per non aver assolto all’obbligo di fornire misure di sicurezza utili ed efficaci.”

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