E’ ufficiale il rinnovo del Piano Transizione 4.0 per il biennio 2021-2022. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020), la Legge di Bilancio 2021 è entrata in vigore dal 01/01/2021.
I commi da 1051 a 1067 dell’Art. 1 prorogano e rafforzano le principali misure del Piano Nazionale Transizione 4.0.
In particolare, si amplia l’orizzonte temporale al biennale 2021/2022 per le seguenti tre agevolazioni:
- il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto dall’articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), con aumento delle aliquote e dei tetti di spesa, con ampliamento dell’ambito oggettivo e decorrenza retroattiva;
- il Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Design, introdotto dall’articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), con aumento delle aliquote e dei massimali di credito;
- il Credito d’imposta Formazione 4.0, in ultimo modificato dall’articolo 1, commi 210–219, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), con estensione delle tipologie di spese agevolabili.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Commi 1051-1063. La novità più rilevante in materia di credito d’imposta beni strumentali consiste in un eccezionale potenziamento della misura valevole già per gli investimenti in corso, effettuati dal 16/11/2020 e fino a 31/12/2021 ovvero al 30/06/2022 in caso di ordine accettato dal venditore e acconto del 20% versato entro il 31/12/2021.
Per i beni strumentali materiali 4.0, il credito d’imposta spetta nella misura del:
- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per i beni immateriali 4.0 (ammesse anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza) l’aliquota agevolativa è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Per i beni strumentali “ordinari” non 4.0, la misura del credito d’imposta è pari al 10% del costo, elevata al 15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile. In ogni caso, il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di costi ammissibili pari a:
− 2 milioni di euro, per i beni materiali
− 1 milione di euro, per i beni immateriali (novità della nuova disciplina. Secondo la disciplina previgente i beni immateriali non erano agevolabili).
Per gli investimenti effettuati dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022 ovvero fino al 30/06/2023, a condizione che l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022, invece, il credito di imposta è pari al:
- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
- 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro
Per i beni immateriali 4.0 (ammesse anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza), l’aliquota agevolativa è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Per i beni strumentali ordinari non 4.0, il credito di imposta scende al 6%, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a un milione di euro per i beni immateriali.
Tutti i crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni (materiali ed immateriali) 4.0 (in sostituzione della precedente normativa che prevedeva la compensabilità a partire dall’01.01 dell’anno successivo). Per gli investimenti in beni strumentali e immateriali “generici” non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta invece è fruibile in un anno.
Si segnala inoltre, l’ammissibilità dei beni strumentali immateriali non 4.0 anche per esercenti arti e professioni che, anche nella previgente disciplina del super ammortamento, restavano esclusi dal novero degli investimenti agevolabili.
Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Design
Comma 1064, lettere da a a h). La proroga del credito R&S&I&D fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 è contraddistinta dalle seguenti principali novità:
- aumento sul biennio 2021/2022 delle aliquote e dei massimali di credito d’imposta;
- conferma sul biennio 2021/2022 delle aliquote maggiorate per attività di R&S afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno;
- obbligo di asseverazione della relazione tecnica.
Dal 1° gennaio 2021, il bonus spetterà:
− per gli investimenti in ricerca e sviluppo: nella misura del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro
− per gli investimenti in innovazione tecnologica: nella misura del 10%, fino ad un massimo di 2 milioni €
− per gli investimenti in innovazione green e digitale: nella misura del 15%, fino a un massimo di 2 milioni €
− per gli investimenti in design e ideazione estetica: nella misura del 10%, fino ad un massimo di 2 milioni €.
Credito d’imposta per attività di R&S nel Mezzogiorno
Ai commi 185-187, viene confermato fino al 2022 il credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), pari al 25% per grandi imprese con almeno 250 addetti e fatturato di 50 milioni di euro o totale di bilancio di 43 milioni di euro; al 35% per medie imprese con almeno 50 occupati e fatturato di almeno 10 milioni; al 45% per piccole imprese con meno di 50 occupati e fatturato o totale di bilancio fino a 10 milioni.
Credito d’imposta Formazione 4.0
Comma 1064, lettere i) e l). Proroga del credito Formazione 4.0 fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, che spetta a tutte le imprese per le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze relative a big data e analisi dei dati, cloud, fog-computing, cybersecurity, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
La Nuova disciplina prevede un’importante estensione dell’ambito applicativo oggettivo, restando invariate aliquote e massimali. Si ampliano dunque sul biennio i costi ammissibili, in conformità con quanto disposto dall’articolo 31 Regolamento (UE) 651/2014:
- le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, escluse le spese di alloggio ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.
Confermate le aliquote stabilite dalla Legge di Bilancio 2020:
− per le piccole imprese: 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro
− per le medie imprese: 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro
− per le grandi imprese: 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro
Investimenti nel Mezzogiorno: credito d’imposta per le imprese fino al 2022
Commi 171-172. Proroga fino al 31 dicembre 2022 per il credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), istituito dalla legge di Stabilità 2016, pari a:
− 45% per le piccole imprese
− 35% per le medie imprese
− 25% per le imprese più grandi.
Il credito è cumulabile con altri aiuti di Stato e de minimis.
Il credito d’imposta, una volta riconosciuto, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Possono accedere al bonus investimenti Sud e ottenere il credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali, le imprese di qualsiasi natura giuridica e dimensione.
Sono ammessi all’agevolazione gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
Beni Strumentali – “Nuova Sabatini”
I commi 95 e 96 intervengono sulla disciplina della “Nuova Sabatini” (articolo 2 del D.L. n. 69/2013), semplificando ulteriormente l’accesso alla misura, estendendo a tutte le domande l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale (e, quindi, fino al valore massimo ammissibile di 4 milioni di euro), finora prevista, a seguito della modifica apportata dal decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, articolo 39, comma 1), per i soli finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.
La Nuova Sabatini è che si pone l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI, attraverso il sostegno per l’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo, è rifinanziata, con 370 milioni di euro per l’anno 2021. L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a: a) 2,75% per gli investimenti ordinari; b) 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”.
Autore: Ing. Mauro Chialastri – Direttore Tecnico MC Ingegneria Srl
Bibliografia: Legge di Bilancio 2021 in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020)
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