Verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento (gruppo SP e SC ai sensi del DM 11/04/2011): FAQ utili per gli addetti ed utilizzatori.

Di seguito un resoconto delle principali domande/richieste ricevute da Ns clienti proprietari o utilizzatori di apparecchi di sollevamento in relazione all’obbligo di verifiche periodiche ai sensi dell’art. 71 c. 11 del D.lgs. 81/08 e D.M. 11/04/2011, nell’ottica di condivisione per pubblica utilità.

verifiche ispettive attrezzature lavoro

D: Sono utilizzatore/proprietario di un apparecchio di sollevamento e non so se soggetto a verifica periodica. Dove devo controllare?

R: l’art. 71 del D.lgs. 81/08 (testo unico per la sicurezza), nell’ambito del titolo III, indica tutti gli obblighi del datore di lavoro in riferimento alle attrezzature di lavoro generali. Per alcuni apparecchi di sollevamento (ma non solo), in aggiunta a tutti gli obblighi valevoli per tutte le attrezzature di lavoro, il datore di lavoro ha anche obbligo di sottoporli a verifica periodica (con cadenza annuale, biennale o triennale) secondo le modalità riportate nel D.M. 11/04/2011.

Le attrezzature soggette a tale obbligo di verifica periodica sono quelle elencate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08.

 

D: Sono in possesso di un’attrezzatura di lavoro soggetta a verifica periodica e fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica successiva alla prima?

R: Se l’attrezzatura di lavoro è stata regolarmente denunciata all’ISPESL (ora INAIL) e possiede almeno uno dei seguenti documenti:

  • libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997;
  • copia della denuncia di messa in servizio all’ENPI/ISPESL e almeno un verbale di verifica periodica antecedente l’entrata in vigore del DM 11 aprile 2011 (23 Maggio 2012);
  • verbale di prima verifica periodica eseguito, dall’INAIL o Soggetto Abilitato, dopo l’entrata in vigore del DM 11 aprile 2011 (23 maggio 2012);

le verifiche possono essere effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ATS/ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità indicate del D.M. 11/04/2011.

In caso contrario, ovvero se non è presente alcuno dei documenti sopra descritti (1,2,3), l’attrezzatura non può essere sottoposta a verifica periodica (anche se già denunciata) e deve essere richiesta “Prima verifica periodica all’INAIL” così come disposto dall’art. 71, comma 11, D.lgs. n. 81/2008.

 

D: Sono in possesso di un’attrezzatura di lavoro provvista di libretto di collaudo ENPI/ISPESL. A chi devo inoltrare la richiesta di verifica periodica della macchina?

R: Ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le verifiche successive alla prima possono essere effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ATS/ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.

 

D: Sono in possesso di una Piattaforma mobile elevabile (PLE) messa in servizio da oltre 20 anni. Che documentazione devo esibire nel corso delle verifiche periodiche?

R: Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato (PLE) sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari (detta anche indagine VENTENNALE) effettuate secondo le norme tecniche (punto 3.2.3 Allegato II al DM 11 aprile 2011).

L’indagine supplementare è l’attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali (punto 2, lettera c) Allegato II al DM 11 aprile 2011).

D: Devo sottoporre un’autogru ad indagine ventennale. Quali sono i contenuti minimi di tale attività?

R: Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 18 del 23 maggio 2013 recante “D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo – Chiarimenti”, fornisce indicazioni in merito ai contenuti minimi dell’indagine supplementare.

Riassumendo, i contenuti minimi sono:

  • Indagine strutturale
  • Controlli non distruttivi
  • Calcolo vita residua
  • Prove funzionali ovvero Verifica integrità e funzionamento
  • Prova di carico
  • Creazione del Report
  • Indicazione eventuali interventi di Ripristino

D: Ho una gru a torre per l’edilizia di 12 anni e mi hanno prescritto l’esecuzione dell’indagine strutturale con calcolo di vita residua. Sono obbligato a farla, anche se prima dei 20 anni?

R: Si. L’obbligo delle verifiche strutturali degli apparecchi di sollevamento c’è sempre stato anche prima dell’entrata in vigore del D.M. 11/04/2011 (che di fatto ne ha richiamato il termine ultimo dei 20 anni solo, peraltro, per alcuni apparecchi di sollevamento) in conseguenza del fatto che tali mezzi sono soggetti al fenomeno di fatica strutturale e pertanto vengono progettati per un numero limitato di cicli di carico. La normativa internazionale, recepita anche dall’ente normatore italiano, chiarisce in varie forme l’obbligo di tenere sotto sorveglianza lo stato degli apparecchi di sollevamento, attribuendo all’ingegnere esperto (così come definito dalla ISO 9927-1) l’incarico di eseguire, a cicli periodici, il controllo generale dello stato del mezzo ed il calcolo dei cicli di carico nel frattempo eseguiti per determinare il così detto SWP “Safe Working Period” del mezzo.

La periodicità reale entro cui fare tale indagine si può considerare frutto dell’ambiente di utilizzo del mezzo, del suo effettivo uso (in termini di carico e di frequenza), eventi eccezionali, uso improprio del mezzo, ecc. Basti pensare ad un carroponte progettato per 125.000 cicli di carico (al carico massimo) messo in servizio in un’acciaieria (ambiente gravoso per definizione) che solleva carichi prossimi all’80% del carico massimo ed impiegato per un servizio h 24, in confronto allo stesso mezzo ma messo in servizio in un’impresa di manutenzione auto, impiegato per carichi prossimi al 40-50% del carico massimo e per massimo 10 cicli di carico al giorno. E’ evidente che nel primo caso si può arrivare a fine vita molto prima del raggiungimento del decimo anno di vita.

Ci conclude ricordando che l’art. 71 c. 8 del D.lgs. 81/08 impone che Il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, deve provvede affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte a CONTROLLI PERIODICI e CONTROLLI STRAORDINARI. Pertanto in caso di assenza di indicazioni dei costruttori, per determinare la frequenza delle ispezioni approfondite ci si deve avvalere delle norme tecniche suddette, dove ad esempio la ISO 12482-1 afferma che in assenza di predisposizioni dal costruttore, devono essere utilizzate le seguenti indicazioni per stabilire quando deve essere effettuata una indagine speciale:

  • quando si ha un aumento della frequenza dei difetti rilevati;
  • quando a seguito dell’ispezione regolare (manutenzione periodica come indicato nella ISO 9927-1) si identifica un significativo deterioramento delle condizioni della gru.
  • In ogni caso tuttavia l’indagine speciale deve essere fatta prima del raggiungimento dei seguenti numeri di anni dalla costruzione:
    • gru a torre, gru caricatrici e gru mobili:         10 anni
    • tutte le altre gru:                                                      20 anni

 

D: Devo sottoporre una PLE a verifica periodica. Che documentazione deve essere esibita al tecnico verificatore?

R: A tal proposito è utile precisare il seguente distinguo tra attrezzature provviste di marcatura CE e attrezzature di lavoro fabbricata in assenza di direttive comunitarie di prodotto (non marcate CE).

Documentazione necessaria per Attrezzatura provvista di marcatura CE:

  • Comunicazione, al Dipartimento ISPESL/INAIL competente per territorio, di denuncia di messa in servizio;
  • libretto delle verifiche ISPESL/INAIL (secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997), scheda tecnica INAIL o Soggetto Abilitato in associazione al verbale di prima verifica periodica eseguito dopo l’entrata in vigore del DM 11 aprile 2011 o verbali di verifiche periodiche ASL o ARPA antecedenti l’entrata in vigore del DM 11 aprile 2011;
  • verbali di verifica periodica successiva alla prima;
  • dichiarazione di conformità CE;
  • registro di controllo debitamente compilato con gli interventi manutentivi eseguiti secondo le indicazioni fornite dal costruttore;
  • manuale istruzioni;
  • Attestazione dell’avvenuta formazione dell’operatore addetto alla manovra del mezzo ai sensi dell’art. 71 c. 7 e 73 c. 4 del D.lgs. 81/08 e della specifica abilitazione qualora l’attrezzatura rientri nell’accordo Stato/Regioni del 22/02/2012 ai sensi dell’art. 73 c. 5 del D.lgs. 81/08.
  • Attestazione di avvenuto addestramento all’uso dei DPI III categoria (cinture di sicurezza).
  • tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
  • diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
  • Risultanze indagine supplementare se è stata messa in servizio da oltre 20 anni

Documentazione necessaria per PLE non provvista di marcatura CE:

  • Libretto di collaudo/omologazione ENPI/ISPESL (art. 25 DPR 547/55);
  • verbali di verifica periodica successiva alla prima;
  • Attestazione (da parte del noleggiatore, datore di lavoro, concedente in uso) di rispondenza ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’allegato V del D.lgs. 81/08 ai sensi dell’art. 70 c. 2 del D.lgs. 81/08;
  • registro di controllo debitamente compilato con gli interventi manutentivi eseguiti secondo le indicazioni fornite dal costruttore;
  • manuale istruzioni;
  • specifica abilitazione all’uso della PLE (art. 73, comma 5, D.lgs. n. 81/2008) e addestramento DPI III categoria (cinture di sicurezza).
  • tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
  • diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
  • Risultanze indagine supplementare se è stata messa in servizio da oltre 20 anni
Indagini supplementari su Apparecchi di Sollevamento

D: Devo sottoporre la PLE a verifica periodica. In aggiunta alla documentazione, cosa deve mettere a disposizione del tecnico verificatore?

R: Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione (punto 5.3.1. dell’Allegato II al DM 11 aprile 2011).

D: Poiché l’art. 71, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 dispone che il datore di lavoro deve provvedere ad eseguire i controlli secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, nel caso di attrezzature vetuste (es. non marcate CE), delle quali non si trova il manuale istruzioni ovvero il costruttore non è reperibile, a quale norma tecnica è possibile fare riferimento per eseguire i controlli di manutenzione?

R: Allo scopo, un utile strumento di riferimento potrebbero essere le linee guida INAIL di seguito elencate, in attuazione all’art. 71 c. 8 del D.lgs. 81/08:

  • Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso e relativi accessori di sollevamento”
  • Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile e relativi accessori di sollevamento”
  • Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile e relativi accessori di sollevamento”

Per le PLE invece un utile supporto può essere costituito dalla norma tecnica UNI ISO 18893:2011 “Piattaforme di lavoro mobili elevabili – Principi di sicurezza, ispezione, manutenzione e funzionamento”.

D: Chi può eseguire i controlli connessi alla manutenzione dell’apparecchio di sollevamento?

R: Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente (art. 71, comma, 8 lett. c) D.lgs. n. 81/2008).

Allo scopo, uno strumento di riferimento può essere costituito dalla norma tecnica UNI ISO 23815-1 (Apparecchi di sollevamento – Manutenzione) la quale stabilisce le modalità di manutenzione, da parte dei loro proprietari/utilizzatori, di apparecchi di sollevamento, e dalla ISO 12480-1 (crane – safe use) dove vengono specificate le caratteristiche del personale adibito alla manutenzione della gru.

Infine è utile citare la UNI ISO 23814:2012 (Apparecchi di sollevamento – Requisiti relativi alle competenze per ispettori di gru) la quale specifica le competenze richieste per le persone che effettuano accurate ispezioni periodiche, straordinarie, e sulle modifiche apportate alle gru. Essa esclude le ispezioni e i controlli effettuati dagli operatori e dal personale di manutenzione delle gru.

Per le PLE invece si deve far riferimento alla UNI ISO 18893:2011 la quale prescrive che le ispezioni periodiche devono essere eseguite dalla cd “Persona qualificata” ovvero persona che, in virtù di un titolo, un certificato o un ruolo professionale riconosciuto, o di conoscenza, formazione e un’esperienza approfondite, ha dimostrato con successo la propria capacità di risolvere i problemi a una materia, un lavoro o un progetto.

 

D: Ho acquistato una nuova PLE fabbricata in attuazione di direttive comunitarie di prodotto (marcata CE). A chi devo inoltrare la comunicazione di “Messa in servizio”?

R: Ai sensi del D.M. 11/04/2011 e art. 71 c. 11 del D.lgs. 81/08 l’utente deve comunicare, al Dipartimento INAIL competente per territorio, la messa in servizio della PLE tramite nuovo portale CIVA (il nuovo servizio telematico messo a disposizione dall’INAIL dal 2019 per le comunicazioni, richieste e pratiche sui servizi inerenti alle attività di certificazione e verifica di impianti e apparecchi).

L’INAIL elaborerà la pratica ed allega a portale una ricevuta di IMMATRICOLAZIONE con annessa matricola univoca nazionale (matricola INAIL con formato YYYY/a/bbbbbb/PR dove YYYY è l’anno di immatricolazione e PR è la provincia di immatricolazione).

Almeno 45 giorni prima della scadenza del primo anno dalla data di “denuncia di Messa in servizio” (essendo la periodicità di verifica delle PLE, secondo l’allegato VII del D.lgs. 81/08 di 1 anno) è necessario richiedere all’INAIL competente per territorio, la “Prima verifica periodica” sempre tramite il nuovo portale CIVA, inserendo la matricola assegnata all’apparecchio di sollevamento all’atto della denuncia.

All’atto dell’inserimento della richiesta di prima verifica periodica su portale CIVA INAIL, il proprietario della PLE deve scegliere un nominativo di un soggetto privato abilitato nella regione di pertinenza per l’effettuazione della verifica periodica sotto delega diretta dell’INAIL in caso di indisponibilità di soggetti verificatori da parte dell’ente pubblico.

Una volta inviata la richiesta, l’INAIL (per emanazione diretta o delegando il soggetto privato scelto dal proprietario del mezzo) è obbligata a svolgere e concludere la prima verifica periodica entro 45 giorni, trascorsi i quali, se il datore di lavoro non ha ricevuto informazioni, può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13 del D.lgs. 81/08 (D.M. 11/04/2011).

NOTA: Visto lo scenario suddetto, si consiglia di richiedere la prima verifica periodica all’INAIL tramite portale CIVA almeno 60 giorni prima della scadenza dell’anno dalla denuncia di messa in servizio per avere il tempo necessario per contattare un organismo privato in caso di mancata risposta dall’INAIL (bisogna attendere almeno 45 giorni).

D: Devo operare con la macchina presso un cantiere diverso dalla mia sede/unità produttiva. In aggiunta al manuale istruzioni e l’evidenza della abilitazione dell’operatore all’uso della stessa attrezzatura che documentazione deve accompagnare l’apparecchio di sollevamento?

R: Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo manutentivo con esito positivo (art. 71, comma 10, D.lgs. n. 81/2008).

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (art. 71, comma 9, D.lgs. n. 81/2008).

Inoltre, il punto 5.3.2. dell’Allegato II al DM 11 aprile 2011, dispone che la documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i. deve essere tenuta presso il luogo in cui l’attrezzatura viene utilizzata.

 

D: Devo comunicare la cessazione dell’esercizio di una PLE? A chi devo comunicarlo?

R: Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell’esercizio, l’eventuale trasferimento di proprietà dell’attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l’inserimento in banca dati (punto 5.3.3. dell’Allegato II al DM 11 aprile 2011).

Ogni comunicazione si esegue tramite nuovo portale CIVA (il nuovo servizio telematico messo a disposizione dall’INAIL dal 2019 per le comunicazioni, richieste e pratiche sui servizi inerenti alle attività di certificazione e verifica di impianti e apparecchi).

D: La periodicità di verifica di un’attrezzatura di lavoro rientrante nell’allegato VII del D.Lgs 81/08 è condizionata dal fatto che la stessa risulta essere inattiva?

R: La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell’attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all’atto della riattivazione dell’attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo (punto 8 della Circolare del MLPS, n. 23/2012 del 13/08/2012 )

 

D: Sono in possesso di una macchina che non è stata utilizzata da diverso tempo. Ora voglio rimetterla in servizio. Cosa devo fare?

R: Ai sensi dell’art. 71, comma 8, lett. b) punto 2, la macchina deve essere sottoposta ad interventi di controllo straordinari, al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

L’ispezione deve essere effettuata da una persona competente.

D: Quali sono le pratiche che si possono svolgere con Portale CIVA INAIL?

R: Dal 27 maggio 2019 l’INAIL mette a disposizione delle utenze l’applicativo Civa per la gestione informatizzata dei seguenti servizi di certificazione e verifica:

  • denuncia di impianti di messa a terra
  • denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche
  • messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento
  • riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli
  • prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE
  • messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere
  • messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi
  • approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento
  • prime verifiche periodiche.

Le prestazioni non incluse in elenco saranno oggetto di successivi aggiornamenti. I dettagli per l’accesso all’applicativo sono contenuti nella circolare n. 12 del 13 maggio 2019 e nel Manuale utente. Attraverso il contact center o il servizio online “Inail risponde” è possibile avere informazioni e assistenza.


Autore Ing. Mauro Chialastri

Riferimenti: Puntosicuro; D.lgs. 81/08; D.M. 11/04/2011; FAQ sull’uso in sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) – ATS Brianza.

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