Ai sensi del D.Lgs. 102/2014, entro il 5 dicembre 2015 successivamente ogni 4 anni, le Grandi imprese e le Imprese energivore sono tenute ad eseguire una diagnosi energetica in conformità ai dettami di cui all’allegato 2 al D.Lgs. 102/2014.

diagnosi energetica

VANTAGGI:

  • conoscenza approfondita del profilo di consumo energetico dei processi, degli edifici e degli impianti;
  • individuazione di un percorso virtuoso in termini di interventi di efficienza energetica, tale da ridurre i fabbisogni energetici ed i costi derivati, a parità di attività/servizio.

SOGGETTI OBBLIGATI:

  • Imprese energivore 
  • Grandi imprese: oltre 250 occupati o un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o un bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro (negli ultimi due esercizi).

Per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria (art. 2 comma 3c DM 18/4/2005).

L’obbligo  non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione EMAS e ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione  includa  un  audit  energetico realizzato in  conformità  ai dettami di cui all’allegato  2  al decreto.

BANCA DATI ENEA – CONTROLLO E SANZIONI:

I  risultati  di  tali  diagnosi  sono  comunicati ad ENEA e ad ISPRA che ne cura la conservazione.

Entro il 31 marzo di ogni anno occorre, inoltre, inviare ad ENEA i risultati sui risparmi conseguiti per i quali non siano stati riconosciuti TEE (Certificati Bianchi) (art. 7 c.8 D.Lgs. 102/2014).

L’ENEA istituisce  e  gestisce  una  banca  dati  delle imprese soggette a  diagnosi energetica nella quale  sono  riportati: l’anagrafica del  soggetto obbligato e dell’auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.

L’ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformita’ delle diagnosi alle prescrizioni del decreto, su almeno il 3% delle aziende obbligate e sul 100% delle diagnosi svolte da auditor interni all’impresa.

In caso di inottemperanza si applica la sanzione amministrativa:

  • da 4.000 € a 40.000 € in mancanza di diagnosi;
  • da 2.000 € a 20.000 € per diagnosi non in conformità con i contenuti minimi.

INCENTIVI ALLE IMPRESE:

A livello regionale, nazionale o europeo, sono previsti incentivi alle imprese per l’effettuazione di interventi di efficienza, diagnosi, ecc. anche sotto la spinta del PNRR in questo momento.

Contattaci per sapere quali incentivi sono fruibili in questo momento.

CONTENUTI:

I criteri minimi che devono possedere gli audit energetici sono riportati nell’allegato 2 al D.Lgs. 102/2014:

  1. essere basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l’energia elettrica) sui profili di carico; 
  2. comprendere un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto; 
  3. ove possibile, si basano sull’analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto; 
  4. sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative;

Gli audit energetici devono consentire calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.

Chiarimenti sui contenuti delle diagnosi energetiche sono riportati nella:

Le modalità operative sono invece contenute nelle norme:

  • UNI CEI EN 16247-1:2012 – Diagnosi energetiche – Parte 1: Requisiti generali
  • UNI CEI EN 16247-2:2014 – Diagnosi energetiche – Parte 2: Edifici
  • UNI CEI EN 16247-3:2014 – Diagnosi energetiche – Parte 3: Processi
  • UNI CEI EN 16247-4:2014 – Diagnosi energetiche – Parte 4: Trasporti
  • UNI CEI/TR 11428:2011 – “Gestione dell’energia – Diagnosi energetiche – Requisiti del servizio di diagnosi energetica”.

DIAGNOSI ENERGETICA 2023 (scadenza 03 dicembre 2023):

  • La tua azienda rientra nell’obbligo di diagnosi energetica secondo il D.lgs. 102/2014?
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Contatta il nostro Ufficio Commerciale, o rispondi semplicemente a questa e-mail per richiedere una Valutazione tecnica Gratuita.

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