Marcatura CE direttiva PED 2014 68 UE
Ai sensi della Direttiva 2014/68/UE
Tutte le Attrezzature a pressione ed Insiemi, sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar, costruite (o modificate) ed immesse sul mercato o messe in servizio in un qualunque paese della Comunità Europea sono soggette agli obblighi della MARCATURA CE ai sensi della Direttiva Macchine 2014/68/UE.
Il servizio è rivolto ai Fabbricanti di Componenti e Prodotti in pressione, ovvero di Insieme di quest’ultimi, agli Importatori da paesi Extra UE e agli utilizzatori stessi (nel caso di apparecchi a pressione autocostruiti o installatori di insiemi in pressione), i quali devono certificare che il loro prodotto sia sicuro ovvero rispondente ai Requisiti Essenziale di Sicurezza e Tutela della Salute (RESS) dell’allegato I della Direttiva PED, apponendo quindi la Marcatura CE.
Il nostro servizio si sviluppa secondo le seguenti attività:
- Esame tecnico e funzionale del prodotto e identificazione delle direttive e norme tecniche applicabili;
- Esecuzione di calcoli strutturali di progettazione e di verifica, con annessi schemi di impianto (P&I, Isometrici, ecc.)
- Redazione valutazione dei rischi (risk assessment) con verifica dei Requisiti Essenziali di Sicurezza di cui all’All. I della direttiva PED
- 2014/68/UE e dei requisiti di cui alle norme tecniche applicabili (EN – ASME – ecc.);
- Evidenza delle eventuali non conformità riscontrate e redazione progetti indicanti gli interventi di adeguamento;
- Redazione del Fascicolo Tecnico comprendente:
- a) disegni costruttivi dell’attrezzatura o insieme a pressione,
- b) Disegno di layout e P&I,
- c) relazione descrittiva del funzionamento,
- d) elenco dei materiali utilizzati ed eventuali certificazioni degli stessi
- e) relazione tecnica di calcolo ed eventuale dimensionamento dei sistemi destinati alla protezione delle attrezzature in pressione contro il superamento dei limiti ammissibili,
- f) manuale delle istruzioni per l’uso e la manutenzione,
- g) dichiarazione di conformità UE,
- h) targa per la marcatura UE;
- Eventuale assistenza tecnica, per la verifica di conformità e rilascio marcatura UE, ad un Organismo Notificato per le attrezzature ricadenti in categorie di rischio dalla II alla IV;
- Assistenza a tutte le eventuali prove e al collaudo finale
Approfondimenti:
La Direttiva PED disciplina la progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar;
Rientrano nelle apparecchiature in pressione soggette alla Direttiva PED le seguenti singole attrezzature ed insiemi da queste composti:
- Recipienti: alloggiamenti progettati e costruiti per contenere fluidi pressurizzati quali Serbatoi, compressori, autoclavi, condensatori, recipienti a gas o a vapore, reattori, scambiatori, sfere GPL, ecc.
- Tubazioni intese come tubo o insieme di tubi in pressione destinati al trasporto dei fluidi compresi gli eventuali componenti sottoposti a pressione quali giunti di smontaggio, giunti di dilatazione, flange, raccordi, ecc..
- Accessori in pressione: le valvole idrauliche come le saracinesche, le valvole a farfalla, le valvole a fuso, gli sfiati, le valvole di non ritorno, ecc.
- Accessori di sicurezza: i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature in pressione contro il superamento dei limiti ammissibili, ovvero:
- a) Dispositivi di limitazione diretta della pressione: valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico pressione (CSPRS);
- b) Dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l’attrezzatura: pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido, dispositivi di misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR);
- Insiemi: sono costituiti da varie attrezzature in pressione assemblati da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale;
Quando è richiesto l’intervento di un Organismo Notificato?
La Direttiva PED impone ai Fabbricanti delle attrezzature o insiemi a pressione di identificare il livello di pericolosità dell’apparecchiatura o dell’insieme costruito, andando a definire la sua categoria di rischio (I, II, III, IV), a partire dalla tipologia dell’attrezzatura, (tubazione, recipiente, accessori), del gruppo di appartenenza del fluido (fluido pericoloso o non), dello stato fisico del fluido (gas, liquido) e dall’energia immagazzinata identificata dal prodotto tra pressione e volume (PS x V, nel caso di recipienti, e PS x DN, nel caso di tubazioni).
A seconda della categoria di rischio della generica attrezzatura in pressione variano le procedure di certificazione per la Direttiva PED; per le categorie I, II, III o IV, è sempre obbligatorio emettere la Dichiarazione di Conformità UE ed apporre la marcatura UE a responsabilità del costruttore o del suo mandatario (in caso di costruttore di un paese extra UE), operazione che, per le classi II, III e IV viene autorizzata da un Organismo Notificato alla Comunità Europea secondo specifici provvedimenti.
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