Marcatura CE direttiva 2006 42 CE
Ai sensi della Direttiva 2006/42/CE
Tutte le macchine costruite (o modificate) ed immesse sul mercato o messe in servizio in un qualunque paese della Comunità Europea sono soggette agli obblighi della MARCATURA CE ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Il servizio Marcatura CE di Macchine, è rivolto ai Fabbricanti di Macchine o linee di Produzione, agli importatori da paesi Extra UE e agli utilizzatori stessi (nel caso di macchine autocostruite o modifica su macchine già marcate CE), i quali devono certificare che il loro prodotto sia sicuro ovvero rispondente ai Requisiti Essenziale di Sicurezza e Tutela della Salute (RESS) dell’allegato I della Direttiva Macchine, apponendo quindi la Marcatura CE.
Il nostro servizio si sviluppa secondo le seguenti attività:
- Esame tecnico e funzionale del prodotto e identificazione delle direttive e norme tecniche applicabili;
- Redazione valutazione dei rischi (risk assessment) con verifica dei Requisiti Essenziali di Sicurezza di cui all’All. I della direttiva macchine 2006/42/CE e dei requisiti di cui alle direttive e norme EN applicabili;
- Evidenza delle eventuali non conformità riscontrate e redazione progetti indicanti gli interventi di adeguamento;
- Redazione del Fascicolo Tecnico comprendente:
- a) disegni costruttivi della macchina,
- b) relazione descrittiva del funzionamento,
- c) relazione tecnica di calcolo strutturale,
- d) schemi di impianto elettrico/pneumatico/oleodinamico ecc.,
- e) relazione di calcolo degli indici di performance dell’affidabilità del sistema di comando (secondo EN 13849-1, ecc) comprensiva di validazione,
- f) manuale delle istruzioni per l’uso e la manutenzione,
- g) dichiarazione di conformità CE,
- h) targa per la marcatura CE;
- Assistenza per la valutazione di conformità della macchina ai sensi dell’ Art. 9 del D.LGS. 17/2010, secondo l’esame CE del tipo da parte di un
- Organismo Notificato, qualora la macchina rientri tra quelle elencate nell’allegato IV della direttiva 2006/42/CE
- Assistenza a tutte le prove e al collaudo finale.
Approfondimenti:
La Direttiva Macchine recepita ed attuata in Italia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (in vigore dal 06 Marzo 2010) si applica ai seguenti prodotti:
- a) Macchine(*);
- b) linee di produzione costituite da più macchine in serie con sistema di comando in comune;
- c) attrezzature intercambiabili;**
- d) componenti di sicurezza;
- e) accessori di sollevamento;
- f) catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
- g) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- h) quasi-macchine.***
* Def. Dir. 2006/42/CE: insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata, insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento, insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione, insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta”.
** Def. Dir. 2006/42/CE: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;
*** Def. Dir. 2006/42/CE: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva;
Quando è richiesto l’intervento di un Organismo Notificato?
L’Organismo Notificato è necessario nel processo di marcatura CE se la macchina o attrezzatura da valutare è in una delle categorie elencate nell’Allegato IV della Direttiva Macchine 2006/42/CE e se non è fabbricata conformemente alle norme armonizzate (qualora esistano) o se è fabbricata rispettandole solo parzialmente.
In Tal caso la conformità del prodotto DEVE essere verificata per mezzo della procedura di esame per la certificazione CE del tipo o della procedura di garanzia qualità totale attraverso l’intervento di un Organismo Notificato alla Comunità Europea.
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